POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE DIVERSI CORSI DI STUDIO

  1. A seguito della Legge n. 33 del 12/04/2022 ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni AFAM o universitarie, conseguendo due titoli di studio distinti.
  1. Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
  1. L’iscrizione a due corsi di studio è consentita se i due corsi si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi.
  1. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  1. Gli studenti possono contemporaneamente iscriversi presso istituzioni italiane o estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05:
  • a) a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni Afam;
  • b) a un corso di diploma accademico, e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99;
  • c) a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master, e a un corso di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99;
  • d) a un corso di studio universitario, e un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
  1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, all’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà̀ di iscriversi anche ad un diverso corso AFAM o universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà̀ essere presentata a entrambe le Istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà̀ essere presentata anche nel caso di passaggio di corso all’interno della stessa Istituzione oppure di trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.
  1. Le strutture didattiche competenti, sulla base di quanto disposto dai rispettivi regolamenti e su istanza dello studente, procedono al riconoscimento di attività̀ formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché́ i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell’altro corso di studio. Nel caso di attività̀ formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività̀ formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può̀ promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività̀ formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività̀ formativa. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
  1. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, entro i limiti disposti dalla normativa vigente (DPR 212/2005), al fine di soddisfare gli obblighi di frequenza, le Istituzioni AFAM, limitatamente agli insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici possono consentire agli studenti di usufruire di attività̀ formative erogate a distanza, ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità̀ di tale agevolazione da parte delle Istituzioni.
  1. Ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità̀ organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può̀ essere incrementata sulla base di autonome disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Istituzione. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché́ gli obblighi relativi alla propedeuticità̀ degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.
  1. Riguardo alla disciplina del diritto allo studio:
  • a) Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
  • b) Lo studente già̀ iscritto a un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione.
  • c) Ai fini della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’Università̀ e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
  • d) Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa della medesima Istituzione.